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RIFINANZIATO FONDO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Dopo quindici anni di finanziamento zero, è stato ora rifinanziato il fondo per l’abbattimento delle barriere architettonico, previsto dalla legge 13 del 9 gennaio 1989, contenente“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. Tale rifinanziamento, voluto dal Governo, è stato inserito nel Fondo Investimenti della Legge di Bilancio 2017.
Come sancito nella Conferenza Unificata del 15 febbraio scorso, il fondo ricostituito conterà su 180 milioni di euro per i prossimi 4 anni, ripartito alle singole regioni italiane, le quali ripartiranno a loro volta i finanziamenti ricevuti ai Comuni richiedenti per contribuire alle spese dei privati cittadini.

LA LEGGE N. 13/89 – La legge 13 del 9 gennaio 1989 è la principale legge italiana ad occuparsi di barriere architettoniche e del loro abbattimento. Essa prevede anche che ai cittadini sia data la possibilità di accedere a dei contributi, erogati dal Comuni di residenza, per eliminare le barriere architettoniche nelle loro case e negli edifici privati. I contributi sono concessi su immobili già esistenti dove risiedano persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ma anche su immobili adibiti  a centri o istituti residenziali per assistenza disabili.
I contributi possono essere richiesti per diversi interventi, che contemplano anche opere in parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio) o installazione di rampe, come pure per l’acquisto di attrezzature come montascale servoscala.

COME ACCEDERE AI CONTRIBUTI – Per poter usufruire dei fondi è necessario fare domanda presso il proprio Comune di residenza secondo specifiche modalità, e possedere dei requisiti che rientrino nei parametri previsti dalla legge.
In particolare, hanno diritto a presentare le domande di contributo: i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti; coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente; i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari; i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all’assistenza di persone con disabilità. Nell’accesso ai contributi hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi le persone con disabilità con certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione. 

Al seguente link maggiori informazioni: https://www.disabili.com/mobilita-auto/speciali-mobilita-a-auto/barriere-architettoniche-e-disabilita/barrarch09-legge-1389

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