Aiutaci a sostenere la ricerca

Aiutaci a sostenere la ricerca

Decreto “Rilancio”. Domande e risposte sulle misure del decreto che riguardano le persone con disabilità

Dove posso trovare informazioni sulle misure economiche, i fondi e i bonus destinati alle persone con disabilità?

Le misure, i fondi e i bonus destinati alle persone con disabilità sono elencati in questa pagina.

Come verranno distribuite mascherine alle persone con disabilità e a chi si occupa della loro assistenza?

Su questa pagina è consultabile il sistema “Analisi Distribuzione Aiuti” (ADA), aggiornato in tempo reale e dedicato a dispositivi ed apparecchiature per il contrasto al Coronavirus, distribuiti ogni giorno dalla Protezione Civile alle Regioni e alle Province autonome per fronteggiare l’emergenza.

Sono una persona con disabilità, in quali casi ho diritto ad essere sottoposto a tampone per verificare eventuale contagio da Covid-19?

La valutazione sulla necessità o meno dell’esame viene effettuata caso per caso dalle Autorità Sanitarie.

Quando è obbligatorio indossare la mascherina per una persona con disabilità e per eventuali accompagnatori?

Dal 4 maggio 2020 è obbligatorio proteggere le vie respiratorie in tutti i luoghi pubblici al coperto, compresi i mezzi di trasporto, e comunque in ogni situazione in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. E’ possibile utilizzare anche mascherine confezionate in casa artigianalmente. Possono farne a meno i minori di 6 anni e le persone che hanno una disabilità incompatibile con l’uso della mascherina. Possono farne a meno anche gli accompagnatori e gli operatori di assistenza se il tipo di disabilità è incompatibile con l’uso della mascherina.

Le persone con disabilità e i loro accompagnatori\operatori di assistenza devono rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro?

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di 1 metro con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi lavoratori volontari e non, parenti, conoscenti etc) nei luoghi pubblici.

Percepisco l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222), posso usufruire dei permessi e dei bonus straordinari per le persone con disabilità istituiti per l’emergenza Covid-19?

  • L’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222) è cumulabile con l’ “Indennità 600 euro”.
  • Anche per chi percepisce assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222) sono sospesi per 4 mesi gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza e i relativi termini previsti e le misure di condizionalita’ previste per i percettori di NASPI e di DISCOLL (sono sospese anche le procedure di avviamento a selezione e i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento).
  • Chi percepisce assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222) può accedere ai “Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore”.
  • Chi percepisce assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222) può accedere ai contributi previsti dal cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”.
  • Chi percepisce assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222) può accedere ai contributi previsti dal cosiddetto “Fondo nazionale per le non autosufficienze”, e dal “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare”.
  • L’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222) è infine compatibile con il cosiddetto “Reddito di emergenza” – Rem, nei limiti e secondi i criteri relativi del provvedimento che istituisce il Rem.

Il mio piano terapeutico è scaduto\scadrà durante l’emergenza. Sono previsti rinvii?

I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsiasi tipo di ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate per autorizzare dei nuovi piani terapeutici.

Quali spostamenti e uscite sono concessi dal 18 maggio 2020?

Dal 18 maggio 2020 non vi è più l’obbligo di autocertificare i propri spostamenti e le proprie uscite all’interno della regione in cui ci si trova. Rimangono vietati, fino al 2 giugno 2020, gli spostamenti verso un’altra regione, tranne che per motivi di lavoro (sono consentiti anche gli spostamenti dal lavoro al proprio domicilio), motivi di salute o di assoluta necessità (come assistere una persona con disabilità o non autosufficiente). Rimangono vietati gli assembramenti sia nei luoghi pubblici che privati, e bisogna rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro con le altre persone (tranne che se si tratta di conviventi o nel caso di chi assiste persone con disabilità o non autosufficienti). E’ obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi pubblici al coperto e dove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro (ad esempio nelle strade affollate). La mascherina non è obbligatoria (nemmeno per gli accompagnatori e gli operatori di assistenza) nel caso sia incompatibile con il tipo di disabilità. Si raccomanda comunque l’attenzione al rispetto delle precauzioni e la sanificazione frequente delle mani.

In che modo è consentito l’accesso ai luoghi pubblici e agli esercizi commerciali nel caso di persone con disabilità che richiedono assistenza?

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di 1 metro con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi lavoratori volontari e non, parenti, conoscenti etc) anche all’interno dei luoghi pubblici (al coperto e non) e negli esercizi commerciali (es. negozi, bar). Anche in questi casi, la mascherina non è obbligatoria (nemmeno per gli accompagnatori e gli operatori di assistenza) nel caso sia incompatibile con il tipo di disabilità. Si raccomanda in ogni caso il massimo rispetto delle precauzioni come la sanificazione frequente delle mani.

Quali sono le regole per i lavoratori che assistono persone con disabilità o lavorano in case e strutture in cui sono presenti persone con disabilità?

E’ strettamente necessario attenersi alle misure di sicurezza per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili. Per i lavoratori volontari e non, sanitari e non sanitari, ed i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (i lavoratori sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio). L’utilizzo delle mascherine da parte degli operatori non è obbligatorio nel caso sia incompatibile con il tipo di disabilità.

Assisto per lavoro una persona con disabilità (o non autosufficiente), posso spostarmi in un’altra regione?

Sì, se lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative sono autorizzati anche gli spostamenti da regione a regione che vanno però autocertificati fino al 2 giugno 2020. Chi assiste, può in questi casi spostarsi nella regione dell’abitazione dell’assistito per esigenze di accompagnamento della persona con disabilità. Si consiglia di portare con sé, oltre all’autocertificazione, anche una copia del contratto di lavoro o eventuali badge identificativi.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare mio figlio con disabilità in un’altra regione?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario (anche per condurli presso di sé) sono consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio (come emesso con sentenza del Tribunale di Milano Decreto 11 marzo 2020 N.R.G. 30544/2019). Nel caso di spostamento da regione a regione, il genitore deve munirsi di autocertificazione, dove verrà motivata la ragione dello spostamento, sia quando è con il figlio che quando rientra presso il suo domicilio.

Sono aperte le strutture semiresidenziali per disabili?

Dal 4 maggio 2020, le strutture a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario potranno riaprire in base a piani territoriali, adottati dalle Regioni. Le strutture possono essere riaperte a condizione che si possa garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus e di tutela della salute degli utenti e degli operatori, prevedendo (se non esistono già) specifici protocolli. Gli spostamenti verso queste strutture possono avvenire anche da regione a regione, ma vanno autocertificati come “motivi di salute”. Durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni, le pubbliche amministrazioni forniscono inoltre, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti e avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza. Queste prestazioni saranno fornite nel rispetto delle misure di sicurezza e senza creare aggregazione.

Posso visitare un mio familiare ospitato in modo continuativo in una struttura residenziale?

A partire dal 4 maggio 2020, l’accesso di parenti e visitatori, in questi casi, è sottoposto ai limiti fissati dalla Direzione Sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

In caso di chiusura dei centri diurni per disabili, sono garantite le prestazioni sanitarie fondamentali?

Sì. Le regioni e le province autonome hanno facoltà di istituire unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio. Inoltre, su decisione delle ASL e d’accordo con i gestori, i Centri in cui vengono effettuate prestazioni sanitarie indifferibili rimangono attivi a condizione che si possa garantire il rispetto delle previste misure di contenimento del virus.

Come posso verificare se nella mia Regione è attiva l’unità speciale per l’assistenza sanitaria a domicilio per le persone che frequentano i centri diurni per disabili?

Puoi verificarne l’attivazione contattando la tua Regione tramite i numeri verdi regionali dedicati.

L’assenza dalle attività del Centro durante l’emergenza ne comporta l’esclusione?

No. Se durante lo stato di emergenza ci si assenta dalle attività dei strutture sottoposte a chiusura o di quelle ancora aperte non si perderà il diritto a frequentare il Centro.

Con la riapertura di parchi, giardini pubblici e altri luoghi dove si svolgono attività organizzate per i bambini gli adolescenti con la presenza di operatori, sono previste misure particolari per i bambini e i ragazzi con disabilità?

Gli allegati al DPCM del 17/05/2020 stabiliscono protocolli di sicurezza per questo tipo di luoghi e attività (per il periodo estivo), specificatamente anche riguardo la presenza e l’accoglienza di bambini e ragazzi con disabilità.

Sono un lavoratore dipendente, posso assentarmi dal luogo di lavoro per assistere mio figlia/figlio con disabilità rimasto a casa dopo la chiusura dei centri diurni per disabili?

Sì. Fino al 31 luglio, si può comunicare preventivamente al datore di lavoro la necessità di assentarsi e motivarla con l’esigenza di assistere il convivente con disabilità. L’assenza viene in questo caso considerata causa di forza maggiore e il lavoratore è tutelato dalla possibile minaccia di licenziamento.

Sono un lavoratore dipendente, posso chiedere lo smart working (o lavoro agile) per stare vicino ad un mio parente rimasto a casa dopo la chiusura dei centri diurni per disabili?

Sì. E’ un tuo diritto utilizzare in questo caso lo smart working (o lavoro agile), a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.

Posso chiedere dei permessi per stare a casa con mio figlio dopo la chiusura dei Centri semi-residenziali per disabili (cosiddetto Congedo COVID-19)?

Sì. Fino al 31 luglio sono previsti congedi per i genitori di figli ospitati nei Centri semi-residenziali sottoposti a chiusura a prescindere dall’età.

Sono previsti bonus per le spese eccezionali di baby sitter dovute alla chiusura dei Centri e delle scuole?

Sì. E’ previsto un bonus 600 euro ai nuclei familiari per fare fronte alle spese per baby sitter dovute alla chiusura dei Centri semi-residenziali per disabili. Il bonus è valido per le famiglie con figli ospitati nei Centri semi-residenziali sottoposti a chiusura a prescindere dall’età. Il bonus è alternativo ai congedi semi-retribuiti previsti per i genitori di figli ospitati nei Centri semi-residenziali sottoposti a chiusura. Non è possibile richiedere il bonus se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito o se è già stato richiesto il Congedo COVID-19.

Sono estesi i giorni di permesso della legge n.104/1992?

Sì. Eccezionalmente per i mesi di maggio e giugno 2020 i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33, comma 3, della citata legge sono estesi. Come chiarisce la circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020 i lavoratori che assistono una persona con disabilità grave, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di maggio e giugno 2020, oltre ai giorni di permesso già previsti, di ulteriori complessivi 12 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a maggio + 3 giorni a giugno, + 12 giorni tra maggio e giugno). Tali giorni sono anche frazionabili in ore, con le stesse modalità di calcolo di prima, e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese. Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si aveva già diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto a ulteriori 24 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a maggio + 6 giorni a giugno + 24 giorni da poter utilizzare fra maggio e giugno). Per chi aveva un part-time verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, la circolare INPS indica le modalità di calcolo per riproporzionare gli ulteriori 12 giorni. Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.

I giorni di permesso per la legge 104/1992 sono estesi anche per i lavoratori con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992)?

Sì. I giorni di permesso sono estesi ad un totale di 12 per i mesi di maggio e giugno 2020 anche per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave e che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Ho diritto ai giorni di permesso per la legge 104/1992 per più di un familiare. Di quanti giorni posso usufruire adesso?

Sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra maggio e giugno 2020).

In quali casi si ha diritto allo smart working (o lavoro agile)?

I lavoratori dipendenti con disabilità cui è riconosciuta la condizione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità cui è riconosciuta la condizione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto allo smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle richieste per lo smart working. Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori cui è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, e ai loro familiari conviventi.

Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), posso restare a casa dal lavoro? Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro?

Sì. Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti con disabilità grave (oppure in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita) il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero dei dipendenti pubblici. Questo periodo di assenza deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, oppure dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente (medico di base). Il periodo di assenza verrà inoltre prescritto sulla base della preesistente condizione di disabilità o delle preesistenti certificazioni rilasciate dai competenti organi medico-legali, i cui riferimenti saranno riportati, per le verifiche di competenza, nel nuovo certificato che verrà redatto. La norma prevede anche che nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

Durante la sospensione del servizio scolastico, viene garantita l’assistenza agli alunni con disabilità?

Durante la sospensione del servizio a causa dell’emergenza Covid-19, le attività di formazione possono essere svolte, dove possibile, con modalità a distanza individuate dagli Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Gli istituti assicurano, se necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative e di ogni altra prova e verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le pubbliche amministrazioni forniscono inoltre, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti e avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza. Qualora gli istituti scolastici non possano effettuare il numero minimo di ore previsto per il relativo percorso formativo, l’anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità.

Posso chiedere dei permessi per stare a casa con mio figlio dopo la chiusura delle scuole?

Sì. Per il 2020, sono previsti congedi per i genitori di figli con disabilità grave frequentanti le scuole di ogni ordine e grado a prescindere dall’età.

Rimarranno aperti i negozi che vendono presidi, protesi, ortesi ed ausili (es. carrozzine)?

Sì. Rimarranno aperte farmacie, negozi di ortopedica, negozi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (incluse le parafarmacie).

Sono attivi servizi per le persone con disabilità o non autosufficienti?

Sì, sono attivi sul territorio:

  • Il servizio di consegna dei farmaci a domicilio: puoi contattare il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, 7 giorni su 7), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino. I volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero NRE e il codice fiscale del destinatario e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all’utente, che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari. Il servizio è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale da utilizzare per le detrazioni fiscali.
  • Il servizio di spesa a domicilio: a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse. È sufficiente anche in questo caso contattare il numero verde 800 06 55 10.
  • Gli operatori rispondono anche per informazioni sui comportamenti corretti da rispettare e l’iter da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste prevedono l’intervento dei medici per una prima assistenza telefonica e per l’attivazione delle strutture ospedaliere. È disponibile un servizio di supporto psicologico per affrontare le emozioni durante il momento difficile di questa emergenza.

 

Altre Notizie

Condividi:

VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

ISCRIVITI ALLA NOSTRA

NEWSLETTER

RIPARTIAMO INSIEME,

DALLA RICERCA

Sede Legale e Amministrativa

C.F. 97584670158

Iscrizione R.E.A. MI-1960814

Sede Operativa

Newsletter

Iscriviti alla nostra News Letter
per rimanere sempre aggiornato

Con il sostegno di

Fondazione Malattie Miotoniche © 2022 All Right Reserved  – info@fondazionemalattiemiotoniche.org